Regolamento di Viaggio

IL REGOLAMENTO DI VIAGGIO

» Art. 1 – Oggetto del regolamento.
» Art. 2 – Il biglietto di viaggio.
» Art. 3 – Tariffe.
» Art. 4 – Orari.
» Art. 5 – Bagaglio.
» Art. 6 – Trasporto animali.
» Art. 7 – Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi.
» Art. 8 – Norme comportamentali e responsabilità del passeggero.
» Art. 9 – Diritto al trasporto e condizioni speciali.
» Art. 10 – Foro competente. Norma di chiusura.

ART.1 – Oggetto del regolamento

1. I servizi di linea delle autolinee regionali esercitate nel territorio della regione Sicilia dalla SALVATORE LUMIA S.r.l., con sede in Agrigento, Via Pindaro n.3/C sono disciplinati dalle norme del presente regolamento di viaggio a cui rimanda la dizione “regolamento di viaggio in biglietteria” apposta nel biglietto di viaggio. Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.autolineelumia.com
2. Con l’acquisto del biglietto di viaggio il passeggero dichiara implicitamente di conoscere, accettare ed osservare le norme del presente regolamento.

ART. 2 – Il biglietto di viaggio

1. Il biglietto di viaggio dev’essere acquistato, prima dell’inizio del servizio, presso i rivenditori autorizzati. Eccezionalmente è consentito l’acquisto del biglietto a bordo dell’autobus direttamente dal personale aziendale viaggiante con soldi contati.
3. Il biglietto di viaggio è personale e documenta la conclusione del contratto di trasporto esclusivamente tra la Società che assicura il servizio (d’ora in poi chiamata anche “vettore”) e l’acquirente del biglietto, per la tratta ivi indicata. L’obbligazione del vettore è differita al momento in cui deve avere inizio il servizio. Il vettore non è pertanto responsabile di eventuali furti, rapine, aggressioni o di qualsiasi evento dannoso per l’utente che accada all’interno delle rivendite di biglietti.
4. Il biglietto è personale, non è cedibile né trasferibile.
5. Per “tratta” si intende la relazione cui si riferisce il biglietto di viaggio: essa è individuata dall’indicazione della località di partenza e di quella di destinazione. Il viaggiatore, al momento dell’acquisto del titolo di viaggio (biglietto o abbonamento), è tenuto a verificare immediatamente l’esattezza dei dati in esso riportati e che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul titolo di viaggio.
6. Il passeggero ha l’obbligo di conservare il biglietto per tutta la durata del viaggio e di esibirlo ad ogni richiesta del personale viaggiante del vettore. Il passeggero che viene trovato a bordo dell’autobus sprovvisto del biglietto di viaggio è tenuto a regolarizzare la propria posizione con il pagamento della tariffa ordinaria relativa all’intera linea, aumentata di una penale pari al 100% della tariffa stessa.
7. I biglietti devono essere obliterati soltanto dal personale aziendale addetto al controllo.
8. Il biglietto di corsa semplice o di andata e ritorno ha validità per il solo giorno di emissione. Se il biglietto di A/R è emesso per tratte su più province, ha validità due giorni compreso quello di rilascio.
9. I titoli di viaggio che danno diritto ad un numero plurimo di viaggi (abbonamenti) riportano la data di scadenza e le condizioni aggiuntive di utilizzo. Eventuali corse non fruite entro i termini di scadenza non sono rimborsabili.
10. Nessun rimborso è dovuto in caso di smarrimento, deterioramento, distruzione o furto del titolo di viaggio. Non è possibile l’emissione di duplicati.

ART. 3. – Tariffe

1. La Salvatore Lumia s.r.l. applica le tariffe approvate dalla Regione Siciliana. La tariffa applicabile è quella in vigore il giorno dell’emissione.

2. Non è consentito portare in braccio bambini di qualsiasi età. E’ obbligatorio in ogni caso l’acquisto del biglietto e l’occupazione di una poltrona per ragioni sia di sicurezza del viaggio, che di incolumità del bambino. In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge sui sistemi di ritenuta per bambini, il vettore non risponde di eventuali danni subiti dal bambino e/o da chi abusivamente lo conduce con sé tenendolo in braccio, anche se i danni sono causalmente legati ad un evento direttamente riconducibile alla responsabilità del vettore.

ART. 4. – Orari

1. Tutte le informazioni presenti negli orari a stampa sono fornite con riserva di modifica e possono essere soggette a variazioni. Ogni informazione, pertanto, dovrà essere confermata al momento dell’acquisto del biglietto.

ART. 5. – Bagaglio

1. Nel costo del biglietto di viaggio non è incluso alcun corrispettivo per il trasporto del bagaglio del passeggero, trasporto che viene svolto dal vettore soltanto a titolo di cortesia per una migliore soddisfazione dell’utenza, senza nessun costo ed a rischio del passeggero, in appositi bagagliai INCUSTODITI, limitatamente a due valige o pacchi non eccedenti ciascuno le dimensioni di cm 160 e il peso di kg 20 . Il bagaglio al seguito deve essere deposto, a cura del passeggero stesso e sotto la sua personale responsabilità, nel vano portabagagli dell’autobus che è incustodito.

2. Non si effettua il trasporto di pacchi, plichi e colli per conto terzi o comunque non costituenti bagaglio al seguito.
3. Il vettore può rifiutare le richieste di trasporto di bagagli al seguito che non siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa e/o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori e del viaggio, nonché l’integrità dei bagagli degli altri passeggeri.
4. Ogni passeggero ha la facoltà di portare con sé nella cabina dell’autobus un piccolo bagaglio a mano di dimensioni massime (cm 40x20x25) da collocare negli appositi alloggiamenti o sotto il sedile, assicurandolo dalla possibilità di cadute.
5. Non è consentito condurre a bordo dell’autobus bagagli ingombranti, armi, munizioni, materiale infiammabile o comunque pericoloso e/o nocivo e liquidi in genere. Non è consentito condurre a bordo dell’autobus merce di contrabbando o comunque illegale. Stessi divieti vigono per il bagaglio deposto nel vano portabagagli, in cui è altresì vietato il trasporto di oggetti di elevato valore.
6. I passeggeri che violano i divieti di cui al precedente comma sono personalmente e direttamente responsabili verso i terzi e verso le Autorità competenti. La Società proprietaria dell’autobus, comunque, si riserva il diritto di rivalersi per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, cui dovesse andare incontro, causati dal comportamento illecito o comunque scorretto del passeggero.
7. Il vettore non risponde in alcuna misura per la perdita del bagaglio, sia esso condotto dal passeggero all’interno della cabina dell’autobus (c.d. bagaglio a mano) che dallo stesso deposto nel vano portabagagli. Il bagagliaio è incustodito: il vettore non è responsabile per i danni causati al bagaglio per colpa del passeggero o per la natura particolare del bagaglio o per il suo imballaggio. Il vettore non assume alcun obbligo di custodia e vigilanza del bagaglio, il quale risiede in via esclusiva in capo al passeggero.
8. Il vettore, in base alle disposizioni di legge vigenti, è responsabile della perdita del bagaglio solamente se ad esso direttamente imputabile e comunque nel limite massimo inderogabile di Euro 103,30 per bagaglio, con un limite massimo di Euro 206,60 per passeggero.
9. I reclami per la perdita o l’avaria dei bagagli dovranno comunque essere fatti dal passeggero immediatamente all’arrivo al personale di bordo e successivamente confermati per iscritto, corredati da regolare denuncia alla pubblica autorità, entro 10 giorni dalla fine del viaggio, alla Direzione della Salvatore Lumia s.r.l. (all’indirizzo Via Pindaro n° 3 92100 Agrigento oppure via PEC a salvatorelumiasrl@legalmail.it ), con dichiarazioni ivi contenute asseverate sotto la propria personale responsabilità.

ART. 6 – Trasporto animali

1. E’ consentito portare con sé animali, contro il pagamento di un ulteriore biglietto, purché di piccola taglia ed in appositi contenitori, collocati a terra e non sul sedile per tutta la durata del viaggio. Il trasporto degli animali può essere limitato o rifiutato, ad insindacabile giudizio dell’autista, per esigenze legate al servizio (affollamento, disturbo degli altri passeggeri o questioni di sicurezza). Si consiglia di prenotare il trasporto di animali contattando l’azienda per conoscere gli orari e le corse meno affollate.
2. I passeggeri sono tenuti alla sorveglianza per tutto il viaggio dell’animale al seguito e sono responsabili in via esclusiva per qualsivoglia danno a persone e cose provocati all’autobus, a cose o ad altri passeggeri dall’animale trasportato. L’autista può chiedere, a chi porta con sé un animale che disturbi, di abbandonare l’autobus senza diritto ad alcun rimborso.
3. Sono esclusi dalle precedenti limitazioni i cani guida da accompagno dei passeggeri non vedenti che sono ammessi gratuitamente a bordo. I cani guida sono limitati a uno per vettura.

ART. 7 – Cancellazione, ritardo, interruzione del viaggio. Rimborsi

1. Il vettore non assume alcuna responsabilità per ritardi o soppressioni di corse dovute a scioperi o ad avverse condizioni atmosferiche ovvero a qualsiasi altra causa non imputabile al vettore medesimo.
2. Se il servizio è interrotto per forza maggiore o per ordine dell’Autorità pubblica, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza, e non al rimborso del biglietto.
3. Se il servizio è interrotto per fatto addebitabile al vettore, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località di partenza ed al rimborso del biglietto. Se, tuttavia, il vettore assicura al passeggero la prosecuzione del viaggio, il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso, indipendentemente dal ritardo. Nel caso si verificasse un incidente che conporta l’interruzione del servizio, il vettore provvede, se possibile, ad utilizzare/sostituire il veicolo garantendo la prosecuzione del viaggio o il rientro al punto di partenza
4. Se il passeggero interrompe il viaggio per sua volontà o, comunque, per fatto proprio, non ha diritto ad alcun rimborso né ad alcuna prestazione.
5. Nei casi sopra previsti, da qualunque causa dipendano, anche se imputabili alla Società che assicura il servizio, quest’ultima non è comunque responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivarne ai passeggeri.
6. Il vettore non è responsabile della mancata coincidenza con servizi di trasporto assicurati dalla stessa o altre compagnie di trasporto siano esse terrestri, marittime, aeree o ferroviarie, da qualunque causa sia dipeso il ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto.

ART. 8 – Norme comportamentali e responsabilità del passeggero

1. Il passeggero è chiamato a collaborare con il vettore per la sicurezza del viaggio ed il miglioramento della qualità del servizio, rispettando le disposizioni in vigore per l’accesso ai mezzi. L’utenza che fruisce dei servizi erogati dal vettore è obbligata a tenere una condotta, per sé e per gli altri, improntata alle regole della buona educazione attenendosi alle norme di condotta generale di seguito riportate. In particolare, è fatto obbligo al passeggero di:
a) presentarsi al punto di partenza almeno 5 minuti prima dell’orario previsto;
b) conformarsi alle prescrizioni di viaggio in materia di polizia e sanità.
c) durante il trasporto:
c1.) osservare le prescrizioni, le avvertenze ed inviti del personale di bordo, comprese quelle che dovessero comportare impedimenti o restrizioni nell’esecuzione del trasporto. In particolare, è fatto obbligo ai passeggeri di adempiere all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza laddove presenti.
c2.) astenersi dal parlare al conducente, osservare un comportamento decoroso, non arrecando disturbo agli altri viaggiatori; non tenere comportamenti molesti, cantare, suonare, schiamazzare, né discorsi osceni o inappropriati.
c3.) non sporgersi dai finestrini;
c4.) restare seduto quando l’autobus è in movimento.
c5.) fare questua fra i viaggiatori od esercitare attività pubblicitaria e commerciale, anche a scopo benefico;
2. Il passeggero non è ammesso al viaggio, e nel corso del viaggio può essere allontanato senza diritto al rimborso del biglietto, nel caso in cui rappresenti pericolo per sicurezza del servizio di trasporto come prescritto dal Codice della Strada.
3. Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria e delle persone, animali e/o cose sotto la sua custodia.
4. E’ vietato fumare all’interno dell’autobus. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
5. Il personale aziendale viaggiante non ammetterà a bordo passeggeri in evidente stato di ubriachezza o che siano di disturbo alla regolarità del servizio, ricorrendo, se del caso, anche all’intervento delle Forze dell’ordine.
6. Il personale aziendale viaggiante è autorizzato a fare scendere dall’autobus (se del caso con l’intervento delle Forze dell’Ordine) i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto, senza che nulla possano pretendere a titolo di rimborso per il percorso ancora da effettuare, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni arrecati al mezzo od al servizio.
7. Il vettore non risponde dei danni provocati a sé o agli altri passeggeri da qualsiasi comportamento dell’utente illecito o comunque non conforme alle regole dell’ordinaria diligenza.

ART. 9 – Diritto al trasporto e condizioni speciali

1. E’ sempre ammesso il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta tranne nei seguenti casi:
a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione o dalle autorità competenti;
b) qualora la configurazione del veicolo renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza realizzabili. Nel caso in cui il vettore debba constatare tali impedimenti al trasporto, ne da comunicazione al richiedente, informandolo per iscritto entro cinque giorni lavorativi.
2. In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, il vettore provvede a risarcire il passeggero nella misura opportuna prevista dalla legge. Qualora necessario, il vettore compie ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea e, ove possibile, aventi simili caratteristiche tecniche e funzionali a quelli perduti o danneggiati.

ART. 10 – Foro competente. Norma di chiusura.

1. Per ogni controversia sarà competente il foro territoriale di Agrigento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonché la normativa di settore.
3. E’ facoltà della Società modificare ed integrare in qualsiasi momento il presente regolamento. Il regolamento aggiornato e vigente sarà in ogni caso sempre a disposizione dell’utenza presso le rivendite di biglietti e pubblicato sul sito www.autolineelumia.com