Diritti dei Passeggeri

DIRITTI DEI PASSEGGERI NEL SETTORE DEL TRASPORTO CON AUTOBUS (fino a 250Km)
Estratto dal Regolamento UE n. 181/2011

 

1) Diritto a condizioni di trasporto non discriminatorie inizio pagina

Nell’acquisto del biglietto per il servizio di trasporto di persone a mezzo autobus, nessun utente deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, in base alla sua cittadinanza o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti.

2) Diritto all’informazione inizio pagina

Nel trasporto su autobus di linea, tutti i passeggeri hanno il diritto a ricevere informazioni adeguate durante l’intero viaggio. Fanno parte di questo diritto la comunicazione dei diritti dei passeggeri e delle indicazioni necessarie a prendere contatto con gli organismi nazionali responsabili dell’applicazione del presente regolamento UE n.181/2011.

 

3) Diritto al risarcimento e all’assistenza in caso d’incidente inizio pagina

Durante il servizio di trasporto, i passeggeri hanno diritto ad un risarcimento per il decesso e le lesioni personali, nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio avvenuti a seguito di un incidente derivante dall’utilizzo di autobus.

4) Diritto dei disabili e di persone con mobilità ridotta inizio pagina

  • accesso ai servizi di trasporto senza sovrapprezzo alcuno
  • assistenza speciale
  • risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di attrezzature per la mobilità

5) Diritto alla presentazione di reclami presso il vettore o presso gli organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento UE n. 181/2011 inizio pagina

I passeggeri possono presentare il reclamo presso il vettore entro tre mesi dalla data del viaggio su autobus di linea. Il vettore dovrà comunicare al passeggero, entro un mese dalla ricezione del reclamo, se questo è stato accettato, rifiutato o se la pratica è ancora in fase di elaborazione. Entro tre mesi dalla ricezione del reclamo, il vettore dovrà fornire al passeggero una risposta definitiva.

6) Far valere i diritti del passeggero inizio pagina

L’organismo nazionale designato a far valere i diritti sanciti dal regolamento UE n. 181/2011, a cui ogni passeggero potrà presentare un reclamo per una presunta infrazione al predetto regolamento per il quale non è stata trovata soluzione in sede di reclamo al vettore, è
AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
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